Sent.821/2001
Racc.1366/99
2222/2001/E
TRIBUNALE
DI NUORO
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice, dott.ssa A. Colli, ha pronunciato, mediante pubblicazione
del dispositivo e motivazione e motivazione contestuale nell’udienza
del 09.05.2001 la seguente
SENTENZA
Nella
causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al N.
1366 del R.A.C.L. per l'anno I999, promossa da:
CONTRO
MINISTERO
DEL TESORO
COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE E DI INVALIDITA' CIVILE
rappr.to
ex lege dall'Avv.ra Distrettuale dello Stato di Cagliari e, per
delega, dal funzionario dott. L. Coco.
OGGETTO:
riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui all'art.31.104/92.
CONCLUSIONI:
come da verbale
18
GIUGNO 2001
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
con
ricorso regolarmente notificato parte ricorrente conveniva in
giudizio i soggetti di cui in epigrafe davanti a questo giudice
del lavoro chiedendo il riconoscimento, in capo al figlio minore,
dei requisiti di cui all'art.3 co.3 l.104/92, con tutte le conseguenze
dalla normativa prevista (art.33) in ordine alle agevolazioni
spettanti ai genitori del minore; il tutto con vittoria di spese
e di onorari.
Esponeva la parte ricorrente, a sostegno del proprio ricorso,
che il figlio minore era affetto da grave forma di diabete mellito
I° tipo con instabilità metabolica, dall'età
di due anni; che in data 18.11.94 la Commissione Medica Periferica
presso la ASL di Nuoro, riconosceva il minore affetto da patologia
di particolare gravità, e pertanto, avente diritto ai benefici
previsti dalla l.104/92; che in data 07.08.98, a seguito di nuovo
accertamento della Commissione Medica Periferica per le pensioni
di guerra ed invalidi civili, lo stato di handicap del minore
veniva valutato non più “grave” ma “semplice”,
con conseguente venir meno del diritto alle agevolazioni riconosciute
dalla legge ai genitori in ragione dell’handicap del figlio
minore; che inutilmente era stato esperito un procedimento amministrativo
di impugnazione del provvedimento e che non aveva ottenuto soddisfazione
nella propria pretesa.
Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il
rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante
consulenza tecnica medico legale, sottoponendo al C.T.U. quesiti
la cui ampiezza potesse togliere ogni dubbio sulle reali condizioni
di salute e di eventuale minorazione della parte ricorrente.
All’udienza odierna, questo giudice, riteneva la causa sufficientemente
istruita, e successivamente alla discussione, decideva come da
dispositivo pubblicato contestualmente alla motivazione in udienza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
La Consulenza tecnica ha accertato che il minore “Omissis”
possiede i requisiti richiesti dall’art.3 co.3 l.104/92,
potendosi qualificare in termini di gravità la minorazione
da cui, è affetto, con conseguente diritto per i genitori
alle agevolazioni di cui all’art. 33 della stessa legge
In particolare, il consulente ha stabilito che il minore ricorrente
è affetto da diabete mellito insulino-dipendente da cui
deriva le necessità di una terapia insulinica con tre somministrazioni
al giorno, autocontrollo metabolico con tre o quattro determinazioni
della glicemia al giorno; che pertanto, attualmente presenta uno
squilibrio metabolico tale da richiedere un controllo continuo
da parte dei genitori in considerazione anche dell’età
adolescenziale del minore che rende particolarmente elevato il
rischio di crisi ipoglicemiche importanti (cfr. i diversi referti
medici della Pediatria dell'Ospedale S. Francesco di Nuoro: 08.07.98;
26.01.00; 26.10.00). Ha precisato ancora il C.T.U. che “tale
minorazione comporta la necessità di un intervento assistenziale
permanente, continuo e globale, perché il bambino, vista
l’età, non può autogestire tale malattia e,
quindi, finché non raggiungerà un’età
più matura, si è di fronte a una situazione di handicap
grave. Il diabete, nonostante sia un’affezione grave e con
molteplici complicazioni, non da origine in genere ad un grave
handicap almeno che, come nel caso in questione, si abbia a che
fare con un minore con una forma scompensata e difficilmente controllabile.
Ritiene il giudice che non sussistono ragioni per discostarsi
dal giudizio espresso dal C.T.U., in quanto fondato su seri e
completi accertamenti clinici e sorretto da condivisibili argomentazioni
medico-legali fondate su retti criteri tecnici e iter logico ineccepibile,
tali da realizzare le condizioni previste dalla normativa succitata.
Difatti, la norma in questione consente di valutare la gravità
della minorazione facendo riferimento non solo alla rilevanza
della patologia oggettivamente considerata, ma anche all’età
della persona, cosicché la necessità di assistenza
continuativa, permanente e globale nella sfera individuale deve
essere individuata tenendo in considerazione la specifica incidenza
della malattia nel singolo caso
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con decorrenza come
da dispositivo, con il conseguente riconoscimento del diritto
dei genitori del minore a godere delle agevolazioni di cui all’art.33
l.104/92.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della
soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
Le spese del C.T.U., vanno definitivamente poste a carico del
convenuto.
P.Q.M.
Il
Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-
dichiara la sussistenza di una situazione di handicap grave in
capo al minore “Omissis”, ex art. 3 co. 3 l.104/1992,
con conseguente diritto dei genitori del medesimo a godere delle
agevolazioni di cui all'art. 33, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda;
-
condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali
che liquida in
complessive lire 1.500.000 (di cui lire 650.000 per onorari),
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
-
pone a definitivo carico del Ministero del Tesoro le spese di
C.T.U. liquidate con separato decreto.
Così
deciso in Nuoro, 09.05.2001
Il G.d.L.
Dott.ssa A. Colli
Iter
Amministrativo e Giudiziario
1988:
al
bimbo in questione vengono riconosciuti i benefici di cui alla
legge 104/92
1998:
La Commissione medica non ritenendo il diabete malattia invalidante,
non la ritiene oggettivamente grave, tanto da essere inclusa nel
quadro dei benefici di cui alla L.104/92;
1998:
Ottobre: Si rende necessario il ricorso al Ministero del Tesoro,
organo competente a decidere sul parere espresso dalla Commissione
Medica di II grado.
1999:
Marzo: Decisione negativa del Ministero del Tesoro: si rendeva
necessaria l’impugnazione del provvedimento davanti al giudice
del lavoro il quale ultimo, invece, con la sentenza n.821/2001decide
positivamente per il ricorrente.
Appello
Il
Ministero del Lavoro, soccombente in primo grado ha impugnato
la pronuncia positiva, si attenderà pertanto la decisione
del giudice d’Appello, per conoscere l’esito della
vicenda.
Relazione
Consulenza Tecnica
MINISTERO
DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO
Direzione provinciale dei servizi vari
NUORO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
Sezione
Lavoro
In composizione monocratica
Memoria di costituzione e difensiva
per
il MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro in carica, rappresentato
ai
Sensi
dell’art.3 RD 1611/1933 dal Direttore pro tempore del Dipartimento
del
Tesoro Direzione provinciale dei Servizi Vari di Nuoro Carlo Floris
nella sua qualifica di dirigente resistente
CONTRO
“Omissis”
nato a Nuoro il “Omissis” residente “omissis”
domiciliato in Nuoro Via A. Mereu 38
presso
lo studio dell’Avv. Giovanna A. F. Patteri che rappresenta
e difende in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo
del giudizio
ricorrente
Questa
Amministrazione è parte convenuta nel presente giudizio
avente ad oggetto il decreto del Ministero del Tesoro n. 18138
del 22.04.99, con il quale è stato respinto il ricorso
gerarchico proposto dai ricorrenti avverso il verbale di accertamento
dello stato di handicap, ai sensi della legge 104/92, emesso in
data 07.08.98 dalla Commissione Medica di Verifica di Nuoro.
Al riguardo, premesso che nel caso di specie non sussistono dubbi
circa la legittimazione passiva dello scrivente Ministero ai sensi
dell'art. 3, comma 5, de! D.P.R. n° 698/94. e art. 37 L. 448/98,
purtuttavia è necessario evidenziare che il contenzioso
nei confronti di questo Ministero deve limitarsi all'aspetto concernente
la riforma del verbale di visita impugnato.
Si precisa, altresì che successivamente ai pareri resi
dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sezione prima,
n. 139/97 del 24.2.1999 e n. 589/99 del 28.7.1999) il coinvolgimento
delle commissioni mediche del Tesoro è limitato all'esame
delle patologie riscontrate non essendo competenti ad esaminare
le valutazioni extra mediche concernenti il riconoscimento dell'handicap,
espresse dalle abilitate Commissioni
TUTTO
CIO' PREMESSO
Per quanto attiene al:merito della questione controversa,trattando
la stessa aspetti medico-legali,si nomina CTP uno dei componenti
della Commissione Medica di Verifica di Nuoro.
CONCLUSIONI
Voglia
il Giudice adito voler limitare la pronuncia nei confronti del
Ministero del Tesoro alla soccombenza di un proprio verbale di
visita e che,di conseguenza detta pronuncia abbia carattere di
accertamento e non di condanna in merito respingere il ricorso
perché infondato,trattandosi di minore(“Omissis”)
affetto da diabete insulino-dipendente, che può condurre
la sua vita normale che necessita dell'assistenza dei genitori
per la gestione della malattia,ma che non comporta sicuramente
quanto prévisto all'art.3,comma 3 della Legge 5.2.92 n.104
che definisce l'handicap con connotazioni di gravità solo
nel caso in cui"la minorazione, singola o plurima,abbia ridotto
l'autonomia personale,correlata all'età,in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente,continuativo
e globale nella.sfera individuale o in quella di relazione".
In
ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze.
NUORO
lì -3 OTT. 2000 Il Direttore Provinciale del Tesoro
Il Dirigente
C. Floris
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
(Sezione
del Lavoro)
Relazione di Consulenza Tecnica
Nella Causa Civile tra
…”Omissis” ….., genitori del minore “Omissis”,
attori
Ed il
MINISTERO
DEL TESORO, convenuto
Giudice del Lavoro: Dr.ssa Anna Colli
C.T.U. : Dott. Salvatore Giobbe
UFFICIO LEGALE DI NUORO
Ruolo Generale n°: 1.366/99 RAC.
-A-
ITER
AMMINISTRATIVO
Dagli atti di causa risulta che i Sigg.ri “Omissis”
e “Omissis”, entrambi residenti a “Omissis”
in via “Omissis”, coniugi, genitori del minore “Omissis”,
nato a Nuoro il “Omissis” e residente a “Omissis”
in via “Omissis”, in data 14.04.94 inoltravano alla
Commissione Medica, costituita ex legge 295/90 della USL di Nuoro,
domanda per ottenere i diritti previsti dalla L. 104/92, essendo
il loro figlio affetto da diabete insulino-dipendente con necessità
di continui controlli sanitari.
Dopo visita medica (18.11.94) la Commissione suddetta riconosceva
la situazione di particolare gravità e quindi assegnava
i benefici di legge (L. 104/92). Ma la Commissione Medica Periferica
del Ministero del Tesoro, dopo visita medica (07.08.98), non riconosceva
la situazione di grave handicap (art.3, comma 3, L.104/92) ma
quella di handicap semplice (art.3, comma I, L.104.92). Ciò
significava la perdita del diritto ad un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale e I 'inevitabile venir meno
delle agevolazioni riconosciute dalla legge ai genitori del ragazzo.
Contro tale decisione i suddetti inoltravano ricorso (21.10.98)
al Ministero del Tesoro che veniva respinto.
Perciò, i ricorrenti adivano le vie legali, convenendo
in giudizio il Ministero de1 Tesoro, patrocinati dall'Avv.to G.A.
F. Patteri. Per incarico affidatomi dall' Ill.mo Giudice del Lavoro
di Nuoro Dr.ssa Anna Colli . nell'udienza del Tribunale di Nuoro
del 04.10.2000 provvedevo ad effettuare la consulenza tecnica
d'ufficio sul nominato “Omissis” allo scopo di accertare
se la patologia di cui è affetto il minore sia tale da
configurare una situazione di handicap grave o meno, e quindi
se i genitori possono o no aver diritto alle agevolazioni previste
dalla L. 104/92. Accettato l'incarico, fissavo per il giorno 21.10.2000,
alle ore 11.00, la data di inizio delle operazioni peritali, da
eseguirsi ad Oliena in via Nuoro n° I09, presso il mio ambulatorio
medico. Dalla visita diretta del bambino “Omissis”
ho potuto raccogliere i seguenti dati
anamnestici ed obiettivi. Alla visita ha presenziato il medico
di parte Dott. G. Uda.
-
B-
STUDIO
CLINICO DEL CASO
Visita medica peritale del 21.10.2000, “Omissis” nato
a “Omissis” e residente a “Omissis”
in Via “Omissis”.
Carta di Identità della madre “Omissis” n °
“Omissis”.
ANAMNESI
FISIOLOGICA:
Titolo
di studio: frequenta la II Media inferiore.
ANAMNESI
LAVORATIVA
Studente.
ANAMNESI
PATOLOGICA REMOTA:
Dall'Aprile I990 è affetto da diabete mellito insulino-dipendente
con, frequenti crisi ipoglicemiche. Tale affezione è sempre
stata difficilmente controllabile dal punto di vista metabolico,
per cui ha dovuto eseguire da 3 a 4 somministrazioni di insulina
al dì e controlli glicemici per 3 0 4 volte al dì,
e della glicosuria per 2 volte al giorno. Ha svolto controlli
periodici in day hospital presso il reparto pediatrico di Nuoro,
ogni 2 mesi con anche visite specialistiche: odontoiatriche, oculistiche
e cardiologiche.
ANAMNESI
PATOLOGICA PROSSIMA:
Attualmente
somministra l'insulina per 3 - 4 volte al dì e fa la valutazione
della glicemia per 3 o 4 volte al giorno. Fa controlli periodici
sempre nel reparto pediatrico di Nuoro, dove ogni 15 giorni viene
valutato il diario delle registrazioni glicemiche.
I genitori sostengono che non possono lasciare solo il bambino
per la necessità di qualcuno che faccia i controlli e somministri
la terapia ed eventualmente intervenga in casi di picchi o di
abbassamenti glicemici.
-
C -
ESAME OBIETTIVO
Si
ritiene non necessario effettuare un esame obiettivo essendo la
patologia di cui è affetto il bambino ben documentata dei
referti sanitari presenti agli atti.
Dalla visione del diario del controllo glicemico, fatto prima
di colazione, a pranzo ed a cena, risultano valori della glicemia
molto alterati (elevati o bassi rispetto alla norma).
-
D -
ACCERTAMENTI
COMPLEMENTARI
E'
stata richiesta una recente certificazione della Pediatria dell'Ospedale
"San Francesco " di Nuoro.
La certificazione suddetta (26.10.2000) così riferisce:
"... affetto da diabete mellito insulino-dipendente dall’
aprile 1990. Il paziente pratica terapia insulinica sottocute
con 3 somministrazioni d' insulina al dì, autocontrollo
metabolico con 3 o 4 determinazioni della glicemia al dì.
Attualmente il paziente presenta uno squilibrio metabolico, come
talvolta accade in fase adolescenziale, per cui necessita di un
continuo controllo da parte dei genitori. Si richiede un aumento
del numero delle determinazioni della glicemia e un nuovo programma
terapeutico con 4 somministrazioni d'insulina al dì. Nel
tentativo di mantenere i valori glicemici il più possibile
nel range di normalità, è attualmente elevato il
rischio di crisi ipoglicemiche importanti da richiedere la pronta
somministrazione di glucagone intramuscolo da parte dei genitori.
Il paziente dovrà eseguire presso il nostro reparto frequenti
controlli clinici e valutazione del diario almeno ogni l5 giorni.
-
E -
CONCLUSIONI
DIAGNOSTICHE E VALUTAZIONE CLINICA
In
base alla legge del 5 Fehbraio 1992 n°104: legge quadro per
l 'assistenza, l 'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, i genitori del bambino “Omissis” hanno
fatto domanda (14.04.90) alla Commissione Medica di I ^ Istanza
della ex USL di Nuoro, per ottenere i benefici previsti, per l
'handicappato e per le persone che lo assistono, da tale normativa
in base al grado di handicap: semplice, con invalidità
superiore ai 2/3 e grave.
La Commissione suddetta ha riconosciuto (18. 11.94) la presenza
di un handicap grave, ribadendo ad una seconda seduta (13.02.98)
l'indicazione d'effettuare la revisione dopo un anno. Ma la Commissione
Medica del Ministero del Tesoro (07.08.98) ha ribaltato tale giudizio,
ammettendo soltanto la presenza di un handicap semplice (art.3,
comma 1, L. 104/92) Per valutare chi abbia ragione è bene
considerare cosa s'intende per handicap e quali implicazioni abbia
la patologia di cui è affetto il minore. La definizione
di handicap semplice e grave ci viene fornita dalla stessa legge
104/92, all'art.3, commi 1 e 3: è persona handicappata
chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Se tale
minorazione ha ridotto l 'autonomia personale, correlata all'età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume carattere di gravità. La
patologia di cui è affetto il periziando è un diabete
mellito insulino-dipendente metabolicamente instabile, di cui
soffre dall'Aprile 1990, come certificano i vari referti della
Pediatria di Nuoro, dove è periodicamente seguito (08.07.98;
26.01.00; 26. 10.00). Questa minorazione comporta al bambino uno
svantaggio sociale per la necessità di un continuo controllo,
(3-4 determinazioni glicemiche al giorno e 2 valutazioni della
glicosuria quotidiane ed una terapia insulinica con 3-4 somministrazioni
sottocute al dì). Ciò è dovuto al difficile
controllo metabolico, anche legato al fatto che ci troviamo di
fronte ad un adolescente, al quale non si può pretendere
una vita rigida e controllata nei minimi particolari per quanto
riguarda l'alimentazione ed il consumo energetico (movimento legato
al gioco, sport....). Questo squilibrio metabolico porta a frequenti
picchi e abbassamenti della glicemia, come si è evidenziato
dal diario delle registrazioni della glicemia e da quanto riferito
dal reparto pediatrico, con quindi necessità di terapia
immediata con insulina, zucchero, glucosata o glucagone. Un diabete
così instabile richiede anche frequenti controlli clinici,
recentemente più frequenti (vedi certificato pediatrico
del 24.10.2000), per poter riuscire a dosare l 'insulina in modo
tale da controllare meglio la glicemia. E' chiaro che una simile
minorazione comporta un intervento assistenziale permanente, continuo
e globale perché il bambino, vista l'età, non può
autogestire tale malattia e quindi, ,finché non raggiungerà
un'età più matura, si è di fronte ad una
situazione di handicap grave. Infatti il diabete, nonostante sia
un'affezione grave e con molteplici complicazioni, non dà
origine in genere ad un grave handicap almeno che, come nel caso
in questione, si abbia a che fare con un minore e con una forma
scompensata difficilmente controllabile.
Da quanto prima enunciato, vista la gravità della patologia,
l 'età del periziando e considerando quanto stabilito dalla
L. 104/92, si può affermare che “Omissis”di
anni 12, è affetto da diabete mellito insulino-dipendente
con squilibrio metabolico e tale minorazione è da valutarsi,
in base all’art. 3, comma 3, L. 104/92,handicap grave, con
quindi diritto ai benefici previsti da tale normativa. Questa
valutazione va fatta risalire dall'epoca della domanda (14.04.94),
perché già da allora il diabete era, come riferiscono
i referti della Pediatria di Nuoro, instabile e difficilmente
controllabile.
-
F -
CONCLUSIONI
Sulla
base di quanto esposto prima con maggior dettaglio, ritengo poter
concludere affermando quanto segue:
l.
Il bambino “Omissis”, di anni l2, di professione studente,
è affetto da:
·
Diabete mellito insulino-dipendente metabolicamente instabile.
2.
Tale affezione comporta uno stato di grave handicap (urt.3, comma
3, L. 104/92),
per
quanto prima affermato.
3.
Lo stato di, grave handicap è da ritenersi presente dall'epoca
della domanda
(14.04.94),
per i motivi prima specificati.
4.
“Omissis” è pertanto) da ritenersi portatore
di grave handicap
dall'Aprile
1994 e con diritto ai benefici previsti dalla legge (L. 104/92)
La
decisione
della Commissione Medica del Ministero del Tesoro (07.08.98) è,
per
quanto
prima specificato, da considerarsi non idonea.
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
Dott. Salvatore Giobbe
TRIBUNALE
ORDINARIO DI NUORO
GIUDICE
DEL LAVORO
RICORSO
“Omissis”
e “Omissis”, coniugi, entrambi residenti in “Omissis”
(NU), Via “Omissis”, in qualità di genitori
esercenti la potestà del minore “Omissis”,
elettivamente domiciliati in Nuoro Via Antonio Mereu n.38 presso
lo studio dell'avvocato Giovanna A.F. Patteri che li rappresenta
e difende come da procura speciale a margine del presente atto,
Ricorrenti
CONTRO
Ministero
del tesoro Direzione Generale dei servizi vari e delle pensioni
di guerra. Divisione XII, in persona del legale rappresentante
pro tempore
Commissione
Medica Periferica per le Pensioni di Guerra e Invalidità
Civile di Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Resistenti
Fatto
Il
piccolo “Omissis”, dall'età di due anni è
affetto da una grave forma di diabete, più precisamente
il "diabete mellito I° tipo con instabilità metabolica"
(DOC.1), in conseguenza della quale necessita di cure mediche
specifiche e costanti, nonché della continua ed assidua
presenza di una persona che lo assista.
Invero, per poter di usufruire dell'assistenza sanitaria egli
deve recarsi al Presidio Ospedaliero S. Francesco di Nuoro, Reparto
Pediatria, che dista 35 Km. ca. dal paese di residenza del minore.
Nelle trasferte, sempre più frequenti, stante 1'esigenza
di tenere sottocontrollo il piccolo paziente non solo con le visite
mediche ma con il costante monitoraggio del sangue, "Omissis"
deve essere accompagnato dai genitori. La medesima struttura ospedaliera
distribuisce medicinali necessari a curare la patologia suddetta,
così che i ricorrenti, a turno, ogni tre mesi ca. debbono
recarsi per il loro ritiro assentandosi necessariamente dal posto
di lavoro.
2.-
A seguito di visita di accertamento la commissione Medica Periferica
costituita ex lege 295/90, in data 18.11.94, "Omissis"
in quanto affetto da diabete insulino dipendente, è stato
riconosciuto essere in “situazione di particolare gravità
con diritto ai benefici previsti dalla legge 104/92" (DOC.
2).
Benefici dei quali il piccolo ha usufruito fino al 7.8.98, allorquando
a seguito di nuovo accertamento dello stato di Handicap, da parte
della Commissione Medica periferica per le pensioni di guerra
ed invalidità Civile di Nuoro, notificato a mezzo posta
il 22.8.98, la patologia di cui è affetto il minore è
stata retrocessa dalla forma "grave" ex art.3, comma
3, L. 104~ 92 a quella `'semplice" di cui al comma 1 dello
stesso articolo di legge, con conseguente perdita del diritto
ad un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
in precedenza riconosciuto (DOC. 3).
[Sig.ri
“Omissis” delle agevolazioni loro riconosciute dalla
legge, in particolare dei permessi retribuiti ai sensi della legge
104/92].
3.- Con ricorso, notificato in data 21 ottobre 1998, al Ministero
del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni
di guerra, il suindicato provvedimento è stato impugnato
in via Amministrativa poiché gravemente lesivo dei diritti
riconosciuti inizialmente al minore proprio in relazione alla
natura, consistenza e gravità della minorazione di cui
“Omissis” è suo malgrado portatore. Il ricorso
amministrativo è stato rigettato con provvedimento in data
22.3.99, si intende pertanto proporre ricorso ai sensi dell'art.
, L.
4.
La giovane età del minore, di appena 11 anni di età,
e la particolare forma di patologia che, secondo il proprio pediatra
richiede la costante assistenza e presenza dei genitori [ovvero
di altro personale idoneo], non possono che comportare la sussumibilità
della patologia medesima in quella da qualificarsi come grave
e non semplice, in realtà il piccolo è in costante
pericolo di coma diabetico, aggravamento della patologia che sopravviene
allorquando il paziente non segua puntualmente le prescrizioni
terapeutiche ed alimentari; nel caso specifico il piccolo “Omissis”
data la sua età non ha 1'autonomia necessaria per provvedere
da solo alle esigenze che derivano dalla malattia: per 1'effettuazione
dei controlli diabetologici periodici ha perciò bisogno
della costante assistenza dei genitori i quali devono altresì
provvedere al ritiro dei medicinali dai presidi che li dispensano.
5.-
La Commissione Medica Periferica ha omesso di valutare 1'effettivo
stato di gravità in cui versa il minore: è stata
infatti completamente disattesa la relazione a firma della Dr.ssa
Anna Franca Milia in data 8.7.98, medico pediatra presso la medesima
A.S.L. n.3 di Nuoro che, dal primo insorgere della malattia ha
in cura il paziente [Vds. all.to doc. n.2]; nella relazione, ove
sono state illustrate le condizioni del minore, testualmente si
legge: "Data l' età del piccolo paziente e 1' instabilità
metabolica il piccolo necessita della presenza di un familiare
per evitare picchi ipoglicemici e soprattutto intervento immediato
in eventuali episodi ipoglicemici" [Vds. all.to doc. n.2].
La stessa Commissione non ha tenuto nella dovuta considerazione
gli accertamenti svolti dalla Commissione Medico Legale costituita
ex art. l L.295/90 dell'U.S.L. n.7 di Nuoro sul minore in data
18.11.94 che ha riconosciuto, con verbale di accertamento in pari
data, che “Omissis” è affetto da diabete insulino
dipendente. Esprimendo il giudizio della situazione di particolare
gravità con diritto ai benefici previsti dalla legge 104/92"
[Vds. all.to doc. n.3]. E' opportuno precisare che la situazione
patologica del minore da allora non è cambiata, conseguentemente
la decisione della Commissione Medica appare oltremodo ingiustificata.
Poiché è indubbio che il minore non possa procurarsi
da se le medicine di cui necessita quotidianamente, re recarsi
autonomamente presso il presidio ospedaliero per i controlli di
routine, il superficiale accertamento di cui al Verbale della
Commissione richiamato anche dal Ministero con il provvedimento
di rigetto in data 22.3.99 costituisce una lesione al diritto
alla salute, ai servizi ed alle prestazioni per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione delle minorazioni diritti che nel
caso specifico, possono essere realizzate solo attraverso i genitori
del minore. I principi sinteticamente esposti sono desumibili
oltre che dalla Carta. costituzionale dalla stesa legge n. 104/92
che all'art.5 prevede espressamente che qualora i soggetti affetti
da minorazioni o particolari patologie non possano o siano in
grado di tutelarsi a ciò provvedano i propri familiari
i quali, ovviamente debbono essere posti in grado di assolvere
tali funzioni.
ó.-
Peraltro, dal provvedimento della Commissione non si evincono
in alcun modo quali siano della decisione laddove si afferma che
l'esaminando è affetto da Handicap barrando semplicemente
la casella apposita senza specificare sulla base di quali accertamenti
e rilevamenti essa ha ritenuto migliorate le condizioni del piccolo
paziente. Non è pertanto possibile comprendere le ragioni
della determinazione di retrocedere la sua patologia da quella
grave a quella semplice, precludendogli in questo modo le agevolazioni
che sono previste dalla legge e delle quali fino a quel momento
“Omissis” aveva goduto, sulla base dei medesimi, immutati
ed ancora attuali presupposti patologici. Anche in quest'ottica
è opportuno rivedere, con apposite perizie la situazione
del piccolo "Omissis" ed evidenziare le reali conseguenze
della patologia del minore in modo tale da riconoscere ai suoi
genitori di usufruire delle agevolazioni sul lavoro che consentirebbe
loro, ad esempio, di poter procurare le medicine ovvero praticare
le più consone terapie riabilitative.
Tutto
ciò posto e premesso, “Omissis” e “Omissis”,
nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà
del convivente minore “Omissis”, come sopra rappresentati
e difesi,
CHIEDONO
al
Tribunale Ecc.mo, ai sensi dell'art. 415 e segg. C.p.c., di voler
fissare 1'udienza di discussione davanti a sé e nel contempo
citare il Ministero del tesoro, in persona, del Ministro pro tempore,
dom.to come per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Cagliari, onde sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia
al Tribunale intestato: accertare la sussistenza in capo al minore
“Omissis” dei requisiti previsti dall'art. 3, comma
3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, con tutte le conseguenze
di legge, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore
del procuratore domiciliatario, il quale dichiara di non aver
riscosso alcun compenso.
Si
allega alla presente:
“Omissis”
Ad
istruzione della causa si insta per la nomina del consulente tecnico
d'ufficio al fine di accertare le reali condizioni del minore.
Si chiede inoltre, al Giudice adito di voler ordinare all'Ente
assistenziale la produzione e allegazione di tutta la documentazione
medica e amministrativa presentata dai ricorrenti nell'interesse
del figlio minorenne.
Nuoro, Avv. Giovanna A. F. Patteri
Via A. Mereu n. 38 - 08100 Nuoro
Tel e fax 0784/36931